Deducibilità Contributi Assistenza Sanitaria Integrativa
Per ottenere la deduzione fiscale è necessario compilare il rigo e26 del modello 730 2012.
Deducibilità contributi assistenza sanitaria integrativa. La soglia dei 3 615 2 euro è molto importante. Dal punto di vista fiscale i art. 1 se il versamento effettuato da un contribuente non lavoratore dipendente ad un fondo sanitario iscritto alla sezione dell anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano. 65 e 2016 e precisamente si ricorda che.
Rigo e27 contributi a deducibilità ordinaria indicare entro il limite di 5 164 57 euro le somme versate sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. Il limite dei 3 615 20 euro è riferito cumulativamente anche per i contributi i contributi di assistenza sanitaria versati direttamente dal contribuente. Inoltre l aderente potrà detrarre la quota parte delle spese sanitarie rimasta a proprio carico. Da quando sono in pensione verso i contributi alla cassa sanitaria dell azienda bancaria presso cui lavoravo per me e mia moglie addebito rid mensile su c c cointestato.
Contributi di assistenza sanitaria. Il regime fiscale previsto per la suddetta categoria di contributi viene annoverato nella risoluzione n. Detrazione fiscale del 19 dei contributi sanitari. Qual è la corretta deducibilità della contribuzione corrisposta a favore dei fondi integrativi.
I versamenti da considerare sono quelli a carico del lavoratore e del datore di lavoro. I contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del ministero della salute sono deducibili dal reddito. Aderendo in data 1 gennaio 2013 ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa richiedeva quanto segue. A tali forme di assistenza sanità integrativa si applica l art 10 del tuir che permette la deducibilità fiscale dei contributi versati annualmente con un massimo di 3 615 20 euro.
Redditi prevede che i contributi per assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a favore di quest ultimo non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente tassabile se versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali per un importo non superiore. In questo scenario i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro e vanno in deduzione per un importo massimo di 3 615 20 euro.