Plusvalenza Terreni Agricoli
Imposte ipotecarie dal 2014 in misura fissa di 50 euro contro il 2 per cento del 2013.
Plusvalenza terreni agricoli. Dal primo gennaio 2014 la tassazione dell imposta di registro per gli acquisti di terreni agricoli da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali scende al 12 per i coltivatori diretti e gli imprenditori. Per plusvalenza si intende l aumento di valore realizzato entro un determinato periodo di tempo. B tuir generano in ogni caso plusvalenza a prescindere dal titolo di acquisto e dall epoca di acquisto il contribuente non può avvalersi dell imposta sostitutiva del 26 ma dovrà denunciare la plusvalenza così realizzata nella dichiarazione dei redditi. In altri termini il ricavato della vendita non costituisce reddito tassabile ai fini irpef.
Le cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli posseduti al di fuori dell ambito dell attività d impresa di arti o professioni generano plusvalenze imponibili se acquistati da non più di cinque anni fanno eccezione le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni non edificabili acquisiti per successione che sono escluse dalla tassazione indipendentemente dalla data di. Imposta di registro dal 2014 è del 12 per cento contro il 15 del 2013. Vendita di terreni agricoli a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli. Dal punto di vista fiscale la cessione di terreni agricoli può comportare tassazione di plusvalenza per il venditore se vende il terreno nel quinquennio dal suo acquisto qualora il prezzo di vendita sia superiore al prezzo di acquisto ma tale plusvalenza è pagabile con aliquota del 20 in atto dal notaio.
Negli ultimi anni tuttavia è stata rinnovata la possibilità di rivalutare il terreno. La plusvalenza è sempre tassabile. Terreni su cui è stato costruito un edificio. La risoluzione 7 05 2002 n.
I terreni agricoli sono considerati beni immobili così come i terreni edificabili e gli appartamenti. 137 e richiamata chiarisce soprattutto che la cessione di terreni edificabili posta in essere da imprenditori agricoli configura sempre un realizzo di una plusvalenza rilevante ai fini della tassazione di cui alla citata lettera b comma 1 articolo 67 del tuir confermando presumibilmente seppure indirettamente e per esclusione l esonero da tassazione. La plusvalenza tassabile eventualmente derivante dalla vendita del terreno sarà data dal prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto. Se sul terreno è edificato un fabbricato indipendentemente dal modo e dal tempo in cui sono stati acquistati si applica sempre la plusvalenza imponibile perché ritenuti intrinsecamente commerciali.
La vendita di terreni agricoli non lottizzati acquisiti per successione ereditaria non genera una plusvalenza tassabile. Le imposte per chi vende in fase di compravendita di un terreno agricolo mentre chi acquista è soggetto al pagamento di una serie di imposte ipotecarie catastali e di registro chi vende non dovrebbe invece effettuare alcun pagamento.